Statuto

Formedil-Bari: lo Statuto

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l’Ente scuola provinciale per la formazione professionale in edilizia denominato Formedil-Bari.
Il Formedil-Bari si prefigge il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra Ance, Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) nonché tra la Sezione edile della Associazione degli Industriali della provincia di Bari e la Feneal-Uil, Filca-Cisl e la Fillea-Cgil della
provincia di Bari.

Art. 2 - Partecipazione al sistema formativo edile

Il Formedil-Bari fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil nazionale e dal Formedil regionale, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’art. 1 del presente Statuto.

Art. 3 - Scopi statutari

Il Formedil-Bari non ha scopo di lucro.
L’Ente scuola per fini istituzionali svolge attivit?  ausiliarie delle aziende industriali edili in quanto assicura alle stesse i servizi di formazione professionale in sostituzione delle imprese stesse, attraverso: la promozione, l’organizzazione, l’attuazione nel proprio ambito territoriale di adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione e l’aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi
all’antinfortunistica ed all’igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
In particolare le attivit?  di istruzione e formazione professionale saranno rivolte a:

  • giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
  • giovani neo diplomati e neo laureati;
  • giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare) o formazione-lavoro (formazione teorica);
  • personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da Impresa;
  • manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
  • lavoratori in mobilit?
  • giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di I. e F.P. (Istruzione e Formazione Professionale) così come disposto dal D.L. 29/11/2007.

L’Ente scuola, inoltre, in collaborazione con il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro organizza ed attua attivit?  di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.
In particolare, in conformit?  a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all’art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Associazioni territoriali medesime, tale formazione si rivolge a:

  • lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
  • tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti, coordinatori per la sicurezza;
  • lavoratori occupati, delegati alla sicurezza;
  • tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

L’attivit?  dell’Ente scuola si realizza attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione professionale, sotto la diretta sorveglianza del Consiglio di Amministrazione.
Laddove, per accertate obiettive difficolt? , l’Ente scuola non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dello stesso - ad altro Ente scuola di cui al Ccnl di settore o ad altri organismi appropriati.
L’Ente scuola può sviluppare ogni attivit?  di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei propri scopi nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualit? ; inoltre fornisce consulenza alle imprese, organizzando anche attivit?  formative specifiche su richiesta delle stesse.
L’attivit?  dell’Ente scuola viene svolta in conformit?  con gli orientamenti del Formedil nazionale e del Formedil regionale.

Art. 4 - Sede e Durata

Il Formedil-Bari ha sede in Bari, Corso Vittorio Emanuele n.24.
La durata dell’ Ente scuola è indeterminata nel tempo.

Art. 5 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Entrate

Le entrate del Formedil-Bari sono costituite da:

  • contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Bari ad esse aderenti;
  • interessi attivi sui predetti contributi;
  • sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
  • somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalit?  o per qualsiasi titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’Ente scuola;
  • finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali.

Art. 7 - Patrimonio sociale

Il patrimonio del Formedil-Bari è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in propriet?  dell’Ente scuola;
  • dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
  • dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente scuola.

Al Formedil-Bari è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente scuola.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

a) Composizione
Il Formedil-Bari è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da n. 12 membri nominati rispettivamente:

  • n. 6 della Sezione edile dell’Associazione degli Industriali della provincia di Bari, aderente all’Ance;
  • n. 6 dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili della provincia di Bari, di cui all’art. 1.

In caso di necessit?  i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.
Nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, che dovr?  essere tenuta entro il primo mese di ogni nuovo periodo di carica:

  • uno fra i membri nominati dalla suddetta Sezione territoriale edile, assumer?  la funzione di Presidente, su designazione della Sezione edile medesima;
  • uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumer? , su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
  1. b) Durata dell’incarico
    Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, corrispondenti a tre esercizi finanziari (di cui al successivo art. 16).
    I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
    E’, però, data facolt?  alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
    In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
    I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.c) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
    Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente scuola compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

c-1) amministrare il contributo per la formazione professionale della provincia di Bari ed il patrimonio dell’Ente scuola;

c-2) provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanciconsuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell’Ente scuola;

c-3) curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente scuola per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
c-4) curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente scuola dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all’art. 1;
c-5) accordare pegni, comodati od ipoteche; mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facolt?  di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilit? , anche per la rinuncia di ipoteche legali; transigere o compromettere in arbitrati o
amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti; nominare procuratori speciali ed eleggere domicili; acquistare, vendere e costruire immobili;
c-6) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente scuola;
c-7) stabilire su proposta della Presidenza (di cui al successivo art. 11) l’organigramma e l’organico del personale; assumere e licenziare il personale dell’Ente scuola;
c-8) determinare gli emolumenti e le indennit?  da corrispondere eventualmente ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci;
c-9) approvare, su proposta della Presidenza, il piano generale delle attivit?  dell’Ente scuola, nel quale sono inseriti i programmi delle attivit?  formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sar?  predisposto tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione emergenti, sulla base delle disponibilit?  finanziarie
dell’esercizio; sar?  portato a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali prima della sua approvazione e successivamente, trasmesso al Formedil nazionale;

c-10) compiere, infine, tutti gli altri atti ed assumere le iniziative che consentano di raggiungere i fini istituzionali;

  1. d) Convocazioni
    Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
    Le ordinarie devono aver luogo con la frequenza che stabilir?  il Consiglio di Amministrazione, con un minimo di quattro all’anno. Le straordinarie ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vice Presidente o da almeno tre
    membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
    La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto trasmesso - anche via fax - almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, specificando luogo, data e
    ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.
    Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Direttore.e) Deliberazioni
    Per la validit?  delle riunioni e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la met?  più uno dei suoi componenti.
    Ciascun membro ha diritto ad un voto.
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
    Delle riunioni viene redatto verbale dal Direttore o da un componente del Consiglio di Amministrazione incaricato, di volta in volta, dal Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal
    Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente dura in carica tre esercizi, salvo quanto disposto dall’art. 8, lettera b.
Spetta al Presidente di:

  • rappresentare il Formedil-Bari di fronte a terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
  • sovrintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le riunioni.

Il Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente, in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalla Sezione edile dell’Associazione degli Industriali.

Art. 10 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dura in carica tre esercizi, salvo quanto disposto dall’art.8, lettera b.
Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tra quelli designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 11 - Presidenza

La Presidenza è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente.
Spetta alla Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad essa demandati dal presente Statuto.

Art. 12 - Collegio Sindacale

a) Composizione
Il Collegio Sindacale è composto di cinque membri effettivi designati rispettivamente due dalla Sezione edile dell’Associazione degli Industriali della provincia di Bari, due dalle Organizzazioni territoriali Sindacali dei
lavoratori, ed uno, che presiede il Collegio, scelto di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui al presente articolo.
I membri del Collegio Sindacale di norma devono essere scelti tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti o nell’Albo dei ragionieri o nell’Albo dei revisori contabili Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali
dei Conti o nell’Albo dei revisori contabili In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Bari.

b) Durata
I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

c) Attribuzioni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire con immediatezza al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarit?  riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi dell’Ente scuola per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalit?  di procedura.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13 - Direttore

Sulla base di requisiti collegati alle esigenze del Formedil-Bari, approvati dal Consiglio di Amministrazione ed informati esclusivamente al principio di professionalit? , il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione
all’infuori dei suoi componenti.
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente è responsabile del funzionamento dell’Ente scuola, svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dalla Presidenza in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione; in particolare:

  • predispone, sulla base degli indirizzi della Presidenza, il piano generale dell’attivit?  dell’Ente scuola;
  • cura l’attuazione del piano generale dell’attivit?  dell’Ente scuola approvato dal Consiglio di Amministrazione;
  • adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
  • cura sulla base degli indirizzi della Presidenza i rapporti col territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
  • attiva sulla base degli indirizzi della Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil nazionale ed i Formedil regionali.

Le ulteriori attribuzioni ed il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Personale

L’assunzione del personale del Formedil-Bari è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalit? .
Al suddetto personale deve essere assicurato il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Il trattamento economico e normativo del personale è stabilito dalla Presidenza, su proposta del Direttore, nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Amministrazione

L’Amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza del Formedil-Bari spettano al Consiglio di Amministrazione.
I singoli atti amministrativi concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalit?  che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Esercizio finanziario e bilanci

L’esercizio finanziario ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformit?  alle norme contrattuali, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.
Il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio Sindacale, unitamente al piano previsionale delle entrate e delle uscite ed alla relazione del Presidente, devono essere trasmessi
entro un mese dalla loro approvazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali di cui all’art. 1, nonché al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Ente scuola, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.

Art. 17 - Scioglimento - Liquidazione

Il patrimonio dell’Ente scuola, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovr?  essere devoluto ad altra istituzione con finalit?  analoghe o a fini di pubblica utilit? , sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
La messa in liquidazione del Formedil-Bari è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni Sindacali territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi n. 3 mesi dalla messa in liquidazione, provveder?  in difetto il Presidente del Tribunale di Bari.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente scuola, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sar?  effettuata dal Presidente del Tribunale di Bari tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle predette Organizzazioni Sindacali territoriali.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto

Qualsiasi modifica dello Statuto del Formedil-Bari sar?  introdotta dal Consiglio di Amministrazione solo previa ratifica delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1.

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